AVS/AI/IPG/AD
Ben assicurati nel 1° pilastro
Datori di lavoro, salariati e indipendenti sono tenuti per legge a versare contributi al 1° pilastro della previdenza di vecchiaia, superstiti e invalidità. Proprio come l’AVS e l’AI, sono obbligatorie anche le assicurazioni relative all’indennità per perdita di guadagno (IPG) nonché l’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Le prestazioni delle assicurazioni del 1° pilastro
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
è intesa a garantire il minimo vitale quando viene a mancare il reddito a causa del pensionamento o in caso di decesso. Versa prestazioni alle persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento (rendite di vecchiaia) e ai superstiti (rendite vedovili o per gli orfani).
L’assicurazione per l’invalidità
ha per scopo la (re)integrazione delle persone con disabilità dovute a malattia, infortunio o infermità congenita. Viene versata una rendita solo se la (re)integrazione nella vita professionale non risulta possibile.
L’indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio militare
compensa una parte della perdita di guadagno durante il servizio militare o civile.
L’indennità per perdita di guadagno in caso di maternità
copre l’80% del reddito medio (al massimo CHF 8’250.-) durante le 14 settimane (98 giorni) successive al parto. Nel caso in cui il neonato deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni subito dopo la nascita il diritto all’indennità può essere prolungato a determinate condizioni.
L’indennità per perdita di guadagno per l’altro genitore
copre l’80% del reddito medio (al massimo CHF 8’250) durante 2 settimane (14 giorni). Il congedo di paternità deve essere preso nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure sotto forma di singoli giorni o blocchi settimanali.
L’indennità di adozione
copre l’80% del reddito medio (al massimo CHF 8’250) delle persone che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione. Il congedo di 2 settimane (14 giorni ) deve essere fruito durante un termine quadro di un anno a partire dall’accoglimento dell’adottando. La Cassa federale di compensazione (CFC) è l’unica istituzione competente per erogare questa prestazione.
Indennità per il genitore superstite
In caso di decesso della madre nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, al padre (o alla moglie della madre) verrà concesso, oltre al suo congedo di due settimane, un congedo supplementare di 14 settimane. In caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre avrà diritto a un congedo supplementare di due settimane.
L’indennità di assistenza
compensa una parte del mancato guadagno dei genitori costretti a interrompere o ridurre la loro attività lavorativa per assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute in seguito a una malattia o a un infortunio. Questo congedo di 14 settimane – suddivisibile tra i due genitori – deve essere preso entro 18 mesi, in blocco o in singoli giorni.
L’assicurazione contro la disoccupazione
fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, sospensione del lavoro dovuta a intemperie e insolvenza del datore di lavoro.
I vostri vantaggi
Sicurezza sociale
Rispettate i vostri obblighi previsti dal 1° pilastro e assicurate i vostri collaboratori nelle fasi importanti della loro vita.
Costi ridotti
Stipulando più assicurazioni HOTELA, beneficiate di costi amministrativi AVS ridotti.
Amministrazione semplificata
Grazie alla piattaforma digitale HOTELA+, gestite le vostre assicurazioni in modo semplice e rapido.
Contributi
Di regola, qualsiasi remunerazione o prestazione versata dal datore di lavoro ai suoi collaboratori è considerata come un salario soggetto a contribuzione. Il datore di lavoro versa sia il contributo padronale che quello salariale. Egli detrae in seguito la percentuale corrispondente dallo stipendio dei collaboratori.
Internazionale
Cosa dovete considerare quando assumete collaboratori stranieri? Che cosa succede quando i collaboratori lasciano la Svizzera o sono domiciliati all’estero? Qui trovate tutto ciò che dovete sapere.
Date di pagamento nel 2024
Mesi | Data di pagamento |
Gennaio | 05.01.2024 |
Febbraio | 05.02.2024 |
Marzo | 05.03.2024 |
Aprile | 04.04.2024 |
Maggio | 06.05.2024 |
Giugno | 05.06.2024 |
Mesi | Data di pagamento |
Luglio | 03.07.2024 |
Agosto | 06.08.2024 |
Settembre | 04.09.2024 |
Ottobre | 03.10.2024 |
Novembre | 05.11.2024 |
Dicembre | 04.12.2024 |
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