LPP – Prelievo anticipato o costituzione in pegno del capitale previdenziale
Acquisto di un’abitazione di proprietà
Il patrimonio previdenziale risparmiato durante la vostra attività professionale vi servirà dopo il pensionamento. Tuttavia, per finanziare un’abitazione di proprietà potete prelevare in anticipo o costituire in pegno tutto o parte del vostro capitale pensionistico.
Un ritiro anticipato o una costituzione in pegno del vostro capitale previdenziale è possibile nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni per:
- acquistare o costruire una proprietà abitativa a uso proprio
- acquistare quote di partecipazione a una proprietà di abitazioni, ad esempio cooperativa di costruzione di abitazioni
- rimborsare un credito ipotecario
- finanziare lavori di ristrutturazione o ampliamento di locali adibiti ad abitazione.
Per le persone coniugate o in unione domestica registrata, è sempre richiesto il consenso del coniuge o del partner registrato.
Importante: il prelievo anticipato incide sulle vostre tasse, sulle prestazioni di previdenza e su un eventuale riscatto nel Fondo di previdenza.
FAQ
Quali sono le conseguenze di un prelievo anticipato del capitale previdenziale?
- Il prelievo anticipato è imponibile. Non appena verrà rimborsato totalmente o parzialmente, potete richiedere la restituzione dell’importo pagato entro tre anni.
- I riscatti volontari nel Fondo di previdenza sono nuovamente possibili soltanto dopo aver rimborsato il prelievo anticipato.
- Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle future prestazioni di previdenza. Potete continuare a beneficiare delle prestazioni di invalidità e decesso stipulando un’assicurazione complementare.
Quali sono le conseguenze di una costituzione in pegno del capitale previdenziale?
Se il pegno non viene realizzato, le prestazioni di previdenza non vengono ridotte e non sorge alcun obbligo fiscale.
Quali sono i limiti e le scadenze da rispettare per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno?
- L’immobile deve essere abitato da voi stessi.
- Il prelievo anticipato deve essere effettuato al massimo tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di previdenza ed è possibile solo fino all’insorgere di un caso di previdenza.
- Un prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni cinque anni.
L’importo del prelievo anticipato può essere scelto liberamente?
- L’importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20’000.
- Fino a 50 anni, potete riscuotere l’intera prestazione d’uscita.
- Dopo i 50 anni, l’importo è limitato. In questo caso:
- potete prelevare l’importo corrispondente alla prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni
- oppure la metà della prestazione di libero passaggio maturata al momento del prelievo anticipato.
Quando il rimborso è facoltativo e quando obbligatorio?
In determinate circostante, un rimborso è obbligatorio. Ad esempio in caso di vendita dell’immobile di proprietà. Anche un rimborso volontario è soggetto a condizioni. Ad esempio, l’importo minimo del rimborso è di CHF 10’000 (a condizione che il prelievo anticipato residuo non sia inferiore).
Ulteriori informazioni
Versamento del capitale di previdenza – possibile anche in questi casi
Oltre al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno per l’acquisto di un’abitazione di proprietà, vi è la possibilità anche di una liquidazione anticipata in contanti del capitale di previdenza se una persona assicurata
- inizia un’attività indipendente
- lascia definitivamente la Svizzera
- ha un avere della cassa pensioni minimo, inferiore al contributo personale annuo