26.01.2024

Le novità in merito al congedo parentale

Dal 1° gennaio 2024, il termine «congedo di paternità» è stato sostituito con «congedo dell’altro genitore» e «indennità di paternità» con «indennità per l’altro genitore».

Se la madre muore nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, il padre o la moglie della madre riceve, oltre al congedo di paternità di 2 settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolungato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità. L’indennità copre l’80% del reddito medio (al massimo CHF 8’250).

In caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane. La madre deve dapprima riscuotere ininterrottamente il congedo di maternità. Solo successivamente può fruire un congedo di due settimane supplementari. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure sotto forma di singoli giorni o blocchi settimanali. L’indennità copre l’80% del reddito medio (al massimo CHF 8’250.-).