Assicurazione di libero passaggio per perdita di guadagno in caso di malattia

Se lasciate il vostro datore di lavoro, avete la possibilità di estendere la copertura dell’indennità giornaliera di malattia (LAMal o LCA) concordata con il vostro datore di lavoro (LAMal o LCA).

Assicurazione indennità giornaliera di malattia (LAMal)

L’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest’ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale dell’assicuratore. Se nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e dev’essere mantenuta l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.

 

L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

Assicurazione indennità giornaliera di malattia (LCA)

Entro 90 giorni dopo l’uscita dalla cerchia di persone assicurate o dopo l’estinzione del contratto di assicurazione, ogni persona domiciliata in Svizzera ha il diritto di proporre alla HOTELA la stipulazione di un’assicurazione d’indennità giornaliera secondo le condizioni dell’assicurazione malattia individuale.

Il nuovo premio è calcolato secondo la tariffa individuale. Non vengono garantite prestazioni che per ammontare e durata superano quelle precedenti. Per i disoccupati ai sensi della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) può essere concessa una riduzione del termine di attesa a 30 giorni. Le prestazioni che sono state erogate in forza dell’assicurazione malattia collettiva saranno imputate all’assicurazione malattia individuale.

Limiti

Non sussiste diritto di passaggio :

  • all’assicurato che cambia impiego e passa all’assicurazione collettiva delle indennità giornaliere del nuovo datore di lavoro, ciò a condizione che il nuovo assicuratore abbia l’obbligo di garantire il mantenimento della copertura assicurativa in virtù della convenzione di libero passaggio tra gli assicuratori;
  • in caso di risoluzione del contratto collettivo e di ripresa dello stesso da parte di un altro assicuratore, ciò per la totalità o per parte della stessa cerchia di assicurati;
  • ai beneficiari di un contratto di lavoro di durata determinata;
  • ai dipendenti la cui attività non ha superato il periodo di prova;
  • agli indipendenti e/o ai componenti della loro famiglia (coniuge, partner registrato, genitori, nonni, figli) che collaborano con loro, qualora non sia loro versato alcun salario in denaro e non sia versato alcun contributo AVS per essi;
  • ai beneficiari di una rendita AVS o alle persone che hanno raggiunto l’età ordinaria del pensionamento AVS;
  • se la durata delle prestazioni convenute dal contratto collettivo è terminata;
  • in caso di tentata frode, fallita o riuscita, ai danni dell’assicurazione.
  • alle persone domiciliate all’estero;
  • agli indipendenti o alle persone che acquisiscono lo statuto di indipendenti.

Per l’applicazione del diritto di passaggio all’assicurazione malattia individuale fanno stato, in ogni caso, le condizioni generali di assicurazione relative all’assicurazione malattia collettiva della HOTELA.

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