24.09.2020

IPG : punto sulle ultime modifiche

(aggiornamento del 24 settembre 2020)

IPG : Fine delle prestazioni al più tardi il 16 settembre nella maggior parte dei casi

Si ricorda, il diritto all’assegno per perdita di guadagno per gli indipendenti è scaduto lo scorso 16 maggio, tenendo conto delle misure di deconfinamento prese dal Consiglio Federale. Tuttavia, sebbene le restrizioni legate alle misure di lotta contro il coronavirus sono state praticamente tutte revocate, molte imprese non hanno potuto riprendere totalmente la loro propria attività all’inizio dell’estate. Queste imprese registravano quindi delle importanti perdite di cifra d’affari.

Per far fronte a tali perdite, il Consiglio Federale ha deciso lo scorso 1° luglio di continuare il sostegno agli indipendenti. Il diritto all’assegno perdita di guadagno è pertanto stato prolungato fino al 16 settembre 2020.

A partire da questa data, gli indipendenti non potranno più beneficiare di questo tipo di sostegno, su riserva delle quattro situazioni eccezionali seguenti.

IPG : L’assegno Corona-perdita di guadagno prolungato in determinate situazioni

Il Consiglio Federale ha deciso, durante la seduta dell’11 settembre 2020, di prolungare la durata di validità dell’Ordinanza perdita di guadagno Coronavirus. Pertanto, l’assegno Corona perdita di guadagno potrà ancora essere versato dopo il 16 settembre 2020, in determinate situazioni.

Le persone impossibilitate ad esercitare la loro attività lucrativa, potranno continuare a ricevere un indennizzo dopo il 16 settembre 2020 mediante l’assegno Corona-perdita di guadagno, qualora si trovassero in una delle situazioni seguenti:

  • Genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita. La mancata garanzia della custodia dei figli da parte di terzi dovrà derivare dalla chiusura, ordinata dalle autorità, di un istituto (asilo nido, scuola o istituto speciale) oppure da un caso di quarantena.
  • Quarantena ordinata da un’autorità. La quarantena dovrà essere ordinata dal medico cantonale oppure da un’altra autorità. Le persone messe in quarantena al ritorno da un soggiorno in una regione a rischio che figura sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio continueranno a non avere diritto all’indennità, tranne se il Paese in questione non era ancora sull’elenco al momento della partenza. Per le persone messe in quarantena il diritto all’indennità resterà limitato a 10 indennità giornaliere. Lors d’une mise en quarantaine ordonnée par le médecin cantonal ou une autre autorité.
  • Lavoratori indipendenti la cui struttura deve essere chiusa. I lavoratori indipendenti che avranno dovuto interrompere o ridurre in misura significativa la loro attività su ordine delle autorità continueranno ad avere diritto all’indennità. In caso di chiusura di una struttura, per esempio un bar o un club, il diritto sussisterà per l’intero periodo di chiusura.
  • Lavoratori indipendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni. Se una manifestazione sarà stata vietata dalle autorità competenti, i lavoratori indipendenti impossibilitati a fornire una prestazione in questo contesto avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Le indennità giornaliere saranno versate per i giorni durante i quali la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi e per il periodo di preparazione.

Tutte le prestazioni concesse in base all’ordinanza in vigore fino al 16 settembre 2020 scadranno automaticamente a quella data.

Le persone che si trovano in una delle situazioni descritte sopra dovranno presentare una nuova richiesta presso HOTELA al fine di poter beneficiare della nuova prestazione dal 17 settembre 2020.

Aiuto per i lavoratori indipendenti definito dal Parlamento nella legge COVID-19

Il Parlamento dovrà decidere, nel quadro della legge COVID-19, in merito agli aiuti destinati ai lavoratori indipendenti e alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro la cui attività subisce restrizioni significative.

La legge è attualmente in fase di deliberazione in Parlamento. In funzione della loro decisione, le prestazioni per le persone in questione potranno essere introdotte retroattivamente con effetto dal 17 settembre 2020.

Come procedere per ottenere un’indennità per perdita di guadagno Covid-19?

È innanzitutto importante determinare se potete beneficiarne :

L’indennità di perdita di guadagno Covid-19 sarà versata dalla cassa di compensazione alla quale l’assicurato è affiliato.

Richiesta di IPG: scaricare il formulario 318.759
Formulari da inviare a : covid@hotela.ch
Opuscolo  6.13 – Assegno per perdita di guadagno in caso di coronavirus a partire da 17 settembre 2020

 

Sintesi dei diritti ed aiuti per gli albergatori

A livello federale, sono state previste due misure per venire in aiuto agli albergatori:

  • Indennità per lavoro ridotto (ILR)
  • Il versamento dell’assegno per perdita di guadagno Covid-19 (IPG Covid-19)

Qui di seguito troverete un riassunto dei diritti ed aiuti previsti per gli albergatori indipendenti ed il loro personale nel quadro delle misure legate al Covid-19.
Per maggiori informazioni :