03.07.2020

Prolungamento del diritto, nuovo diritto nel settore delle manifestazioni e quarantena

(aggiornamento del 03.07.20)

  • Nella sua seduta del 1° luglio 2020, il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al 16 settembre 2020 il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti direttamente e indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Il diritto derivante dalla chiusura di strutture, dalla regolamentazione dei casi di rigore e dal divieto di svolgere manifestazioni sussisterà quindi in tutti i casi fino a quella data. Successivamente, andrà interrotto il versamento di tutte le indennità e il relativo diritto non potrà più essere esercitato.
  • Nella stessa occasione, il Consiglio federale ha deciso che anche le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore ricreativo potranno esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 16 settembre 2020. Fino al 31 maggio 2020 queste persone potevano esercitare un diritto straordinario all’indennità per lavoro ridotto.
  • Dal 25 giugno 2020 è inoltre scaricabile l’applicazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «SwissCovid», il che ha fatto emergere alcune incertezze in relazione con l’indennità in caso di quarantena. Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha anche deciso che a partire dal 6 luglio 2020 le persone che entrano in Svizzera da determinate regioni dovranno mettersi in quarantena per dieci giorni. Con la relativa ordinanza, adottata il 2 luglio 2020, ha stabilito che queste persone non hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.