06.11.2024

Assegni familiari per figli residenti all’estero

In materia di assegni familiari, quali regole si applicano ai dipendenti che lavorano in Svizzera, ma i cui figli vivono all’estero? Breve rassegna dei casi più frequenti.

  1. Regola di base
  2. Assegni familiari e figli all’estero
  3. Priorità tra luoghi di residenza
  4. Caso particolare: il Regno Unito
  5. Esempio 1: il Portogallo
  6. Esempio 2: la Francia
  7. Modifica della situazione

1. Regola di base

Come illustrato nel precedente articolo del blog, in Svizzera i salariati, gli indipendenti ma anche le persone prive di attività lucrativa hanno diritto ad assegni familiari per ognuno dei loro figli. Dal 2025, questi assegni ammontano ad almeno 215 franchi mensili, 268 se il figlio che ne beneficia segue una formazione professionale o postobbligatoria, e questo fino al termine della stessa o fino al raggiungimento dei suoi 25 anni.

I Cantoni possono inoltre introdurre assegni di nascita e di adozione. Cliccando su questo link, trovate tutti gli assegni e le condizioni attuali per ogni Cantone (f/d).

2. Assegni familiari e figli all’estero

Ci sono tuttavia situazioni in cui l’applicazione delle regole di base si fa più complessa, in particolare quando la famiglia di una persona che lavora in Svizzera risiede all’estero. Sebbene siano state definite regole generali, in special modo per i cittadini dell’Unione europea, le condizioni applicabili variano da paese a paese. Questo articolo illustra le principali differenze.

Gli assegni familiari vergono versati per i figli residenti all’estero alle seguenti condizioni: l’avente diritto è cittadino di un paese dell’Unione europea (UE), è alle dipendenze di un’azienda o un’organizzazione svizzera e i suoi figli vivono in un paese dell’UE. Queste condizioni si applicano anche agli aventi diritto provenienti da un paese dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), se i loro figli vi risiedono.

3. Priorità tra luoghi di residenza

Gli assegni familiari vanno richiesti principalmente nello Stato in cui le persone esercitano un’attività lucrativa (o beneficiano di indennità equivalenti, ad es. la disoccupazione), anche se l’avente diritto e/o i figli vivono in un altro paese. Se entrambi i genitori esercitano un’attività professionale e uno dei due lavora nel paese in cui risiedono i figli, è questo genitore che ha il diritto in primo luogo di richiedere gli assegni familiari. Tuttavia, se l’altro genitore lavora in un paese in cui le prestazioni familiari sono più elevate rispetto alla Svizzera, la Svizzera verserà la differenza.

4. Caso particolare: il Regno Unito

È utile sapere che dal giorno in cui il Regno Unito è uscito dall’UE, non vengono più versati assegni familiari per i figli residenti nel Regno Unito, tranne che per le persone rientranti nel campo di applicazione dell’accordo sui diritti dei cittadini. Le persone che si trovavano in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 mantengono il loro diritto agli assegni.

5. Esempio 1: il Portogallo

Immaginiamo il caso di un dipendente portoghese che lavora in Svizzera. La sua famiglia è domiciliata in Portogallo dove la moglie esercita un’attività lucrativa.

Gli assegni familiari sono quindi erogati in più di uno Stato e in virtù dell’esercizio di un’attività salariale. In questo caso, la priorità per il versamento delle prestazioni è data al luogo di residenza dei figli ed è la madre che percepisce gli assegni familiari. Se le prestazioni sono più elevate in Svizzera, il padre ha diritto a un contributo differenziale. Il confronto degli importi viene fatto per mese e figlio.

In Portogallo, le prestazioni vengono versate in base al reddito familiare per i figli residenti in questo paese. L’importo degli assegni è determinato anche dall’età del figlio e dalla composizione del nucleo familiare. Pertanto, varia nel corso dell’anno. Il Portogallo non può quindi notificare le prestazioni mensili per i mesi successivi. Di conseguenza, l’importo dell’assegno differenziale non può essere determinato immediatamente al momento dell’entrata in servizio del dipendente.

Per sapere se vengono già erogate prestazioni nel paese di residenza dei figli, occorre mettersi in contatto direttamente con l’istituzione estera per la gestione e lo scambio elettronico dei dossier di sicurezza sociale tra le istituzioni competenti.

Nel nostro esempio, e sull’arco di un anno, l’istituzione portoghese verrà contattata a due riprese per conoscere gli importi versati. In funzione delle informazioni a disposizione, il versamento sarà effettuato retroattivamente. Se le informazioni dell’istituzione portoghese giungono dopo che il dipendente ha lasciato la struttura, le prestazioni saranno versate dalla cassa di compensazione per assegni familiari direttamente all’avente diritto.

6. Esempio 2: la Francia

Altra situazione: immaginiamo una dipendente francese la cui famiglia è domiciliata in Francia, paese dove il padre esercita un’attività lucrativa.

L’importo degli assegni familiari è modulato in funzione dei redditi del nucleo familiare o della persona cui sono affidati i figli. Le prestazioni erogate a una famiglia in Francia sono numerose e variabili. Sono esportabili e devono essere prese in considerazione per il calcolo dell’assegno differenziale.

A fine gennaio, ogni beneficiario francese riceve automaticamente un attestato di versamento delle prestazioni per l’anno appena concluso. Questo certificato è destinato alle istituzioni estere per il calcolo del complemento differenziale. Una volta ottenuto questo certificato, la cassa di compensazione per assegni familiari procede al versamento del contributo differenziale.

7. Modifica della situazione

È importante che i genitori comunichino tempestivamente alla loro cassa di compensazione per assegni familiari qualsiasi modifica della situazione, ad esempio la conclusione o la ripresa di un’attività professionale, il cambiamento del paese in cui lavora il genitore o il trasferimento della residenza della famiglia in un altro paese.

Altro aspetto da considerare: gli assegni di nascita e di adozione non vengono versati all’estero.

Infine, se i giovani lasciano la Svizzera per continuare gli studi all’estero, si presume che conservino il loro domicilio legale in Svizzera fino a 5 anni. In questo caso, il diritto agli assegni familiari in Svizzera è mantenuto.

In conclusione, i casi sono tanti quasi quanto i paesi. Ogni paese ha sviluppato il proprio modello in materia di assegni familiari, che riflette priorità e approcci spesso molto diversi Per i residenti come per gli espatriati, è indispensabile capire le particolarità del sistema nel quale vivono i propri dipendenti.

Per qualsiasi domanda specifica, non esitate a contattarci. Saremo lieti di fornirvi le informazioni richieste, che siate già affiliati ad HOTELA come datori di lavoro o desideriate aderirvi.