Taxe CO2 2025
Ridistribuzione della tassa sul CO₂ dal 2025: nuove regole
La tassa sul CO₂ è stata introdotta in Svizzera il 1° gennaio 2008, in seguito alla ratifica del Protocollo di Kyoto. Si tratta di una tassa d’incentivazione – e non di un’imposta – volta a promuovere un uso più parsimonioso dei combustibili fossili.
I proventi della tassa sul CO₂ riscossa presso le aziende vengono ridistribuiti a tutti i datori di lavoro in proporzione alla loro massa salariale. A partire dal 2025, tale ridistribuzione non avverrà più sulla base della massa salariale soggetta a contributi AVS, ma sulla base della massa salariale su cui il datore di lavoro versa i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’art. 3 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (massa salariale AD1). Il guadagno assicurato, su cui si basa il contributo, è attualmente limitato a CHF 148’200. Le casse di compensazione AVS, incaricate dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ridistribuiscono gli importi dovuti sotto forma di deduzione o versamento.
Cambiamenti importanti dal 2025
A causa di modifiche fondamentali e della reintroduzione dei casi di esclusione (totale o parziale), si applicano ora nuove direttive per la ridistribuzione della tassa sul CO₂, ovvero:
- Nuova base di calcolo: la ridistribuzione non si basa più sulla massa salariale AVS, ma sulla massa salariale AD1
- Esclusione delle aziende esentate: a partire dal 2025, i datori di lavoro che beneficiano di un’esenzione dalla tassa sul CO₂ – grazie al loro impegno volontario per ridurre le emissioni – non riceveranno più la ridistribuzione per i siti esentati
- Possibile esclusione parziale: l’esenzione può riguardare l’intera azienda oppure solo alcuni siti. Solo la massa salariale relativa ai siti esentati è esclusa dalla ridistribuzione
Procedura per i datori di lavoro
Le aziende che desiderano un’esenzione devono:
- Presentare una richiesta all’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente) specificando:
- Il nome della propria cassa di compensazione (CC)
- Il numero di conteggio
- I siti da esentare
- Se si richiede un’esclusione parziale
- Rispondere alla richiesta della cassa di compensazione
In caso di esclusione parziale, la cassa di compensazione contatterà il datore di lavoro per conoscere la quota di massa salariale da considerare nella ridistribuzione.
Calendario delle ridistribuzioni
- Ridistribuzione 2025
➤ Pagamento nel 2026
➤ Basata sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull’elenco delle esclusioni 2025
- Ridistribuzione 2026
➤ Anch’essa pagata nel 2026
➤ Basata sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull’elenco delle esclusioni 2026
Per ulteriori informazioni sulla tassa sul CO₂, vi invitiamo a consultare il sito dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) al seguente link.
A causa delle modifiche sopra indicate, quest’anno non verrà effettuata alcuna ridistribuzione tramite deduzione dell’acconto di settembre.
Per qualsiasi domanda o ulteriore chiarimento, non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione.