03.07.2020

Apertura degli stabilimenti e fine degli APG COVID-19 ?

(mise à jour du 03.07.2020)

Albergatore o dirigente d’azienda : sintesi dei diritti ed aiuti

Prolungamento del diritto per i lavoratori indipendenti

Con una modifica di ordinanza del 22 aprile 2020, il Consiglio federale ha fissato al 16 maggio 2020 la fine del diritto all’indennità dovuto alla chiusura di strutture e alla regolamentazione dei casi di rigore. L’UFAS ha fissato al 5 giugno 2020 l’estinzione del diritto all’indennità dovuto alla chiusura di strutture per gli altri lavoratori indipendenti. In seguito a questa decisione sono stati depositati numerosi interventi parlamentari che chiedono il prolungamento del diritto per i lavoratori indipendenti. Con la modifica di ordinanza del 1° luglio 2020, il Consiglio federale ha pertanto deciso di uniformare l’estinzione del diritto per gli indipendenti la cui struttura ha potuto riaprire il 27 aprile, l’11 maggio o il 6 giugno 2020, prolungando il diritto per tutti questi lavoratori fino al 16 settembre 2020. Questo vale anche per il diritto di una parte dei lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (i cosiddetti casi di rigore). Il diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni sussisterà fino a quella data, come già previsto.

Gli organi esecutivi devono ricominciare a versare le indennità per la chiusura di strutture o per i casi di rigore, con effetto retroattivo a partire dalla data della sospensione, e continuare a versarle fino al 16 settembre 2020. La ripresa del versamento deve avvenire d’ufficio, senza che sia necessaria una nuova richiesta da parte degli aventi diritto. La cassa di compensazione competente deve informare i lavoratori indipendenti, mediante un conteggio, sulla ripresa del versamento e sul momento dell’estinzione del diritto.