26.04.2021

ndennità APG Covid pour persone vulnerabili

(aggiornamento del 18.01.2021, 08.02.2021, 01.03.2021, 23.03.2021 e 01.04.2021)

  • Il 13 gennaio 2021, il Consiglio federale ha ampliato il cerchio dei beneficiari dell’IPG COVID per includere le persone vulnerabili che non possono svolgere il loro lavoro da casa. L’indennità, inizialmente prevista per il periodo dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021 è stata estesa al 31 marzo 2021, poi fino al 31 maggio 2021.

    Per beneficiarne, si prega di inviare il formulario 318.755 – Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena, di cessazione della custodia dei figli e per persone particolarmente vulnerabili a covid@hotela.ch o alla vostra cassa AVS.

    Condizioni da adempiere

    Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:

    • Ipertensione arteriosa
    • Malattie cardiovascolari
    • Malattie croniche delle vie respiratorie
    • Diabete
    • Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
    • Cancro
    • Obesità

    Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l’attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l’attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all’indennità se:

    • è obbligatoriamente assicurato all’AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un’attività lucrativa in Svizzera)
    • esercita un’attività lucrativa salariata o indipendente.

    La richiesta dell’indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l’appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.

    Nel caso in cui continui a versare il salario, l’indennità va al datore di lavoro.

    Se l’attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all’indennità.

    A quanto ammonta l’indennità?

    L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio soggetto all’AVS dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l’importo massimo dell’indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi (7 350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi/giorno).

    Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.