21.12.2020

Diritto all’IPG COVID dal 40% di perdita di cifra d’affari

(21.12.2020)

  • Finora tutti i lavoratori indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda avevano diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa, se nel mese per il quale veniva richiesta l’indennità avevano registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019, avevano conseguito un reddito da lavoro soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi nel 2019 e avevano subìto una perdita di guadagno o salariale.

    Il 18 dicembre 2020 la legge COVID-19 è stata adeguata in modo da ridurre la soglia dal 55 per cento al 40 per cento. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica di ordinanza.

    In futuro, dunque, si avrà una limitazione considerevole dell’attività lucrativa se nel mese per il quale si chiede l’indennità si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Le altre condizioni di diritto restano immutate. Dato che la nuova disposizione di legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2020, chi può comprovare una diminu-zione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento per il mese di dicembre ha diritto all’indennità per il periodo compreso tra il 19 e il 31 dicembre 2020; in caso di diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento, il diritto sussiste invece per il mese intero.

    Per determinare la diminuzione della cifra d’affari va considerata in entrambi i casi la cifra d’affari dell’intero mese civile. A partire dal gennaio del 2021, in caso di diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento sussisterà un diritto all’indennità per l’intero mese civile in questione, se sono adempiute anche le altre condizioni di diritto.