21.12.2021

IPG : Modifiche annunciate il 04.11.2020

Covid 19 (aggiornamento del 06.11.2020, 21.12.2020, 18.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 08.02.2021, 01.03.2021, 23.03.2021, 01.04.2021, 24.06.2021 e 21.12.2021) Attuale

  • Promemoria (con riferimento al nostro aggiornamento del 24 settembre 2020)

    Decisioni del 22 aprile 2020

    Seguito alle misure di confinamento comunicate dal Consiglio Federale il 22 aprile, il diritto all’indennità per perdita di guadagno per gli indipendenti è scaduta il 16 maggio 2020. Poiché le restrizioni legate alle misure di lotta contro il coronavirus sono state praticamente tutte rimosse, molte imprese non hanno potuto riprendere totalmente la propria attività dall’inizio dell’estate e continuando a registrare importanti perdite di cifra d’affari.

    Decisioni del 1° luglio 2020

    Il 1° luglio 2020, il Consiglio federale aveva deciso di prolungare fino al 16 settembre 2020 il diritto all’indennità IPG COVID per i lavoratori indipendenti.

    Decisioni dell’11 settembre 2020

    Durante la conferenza dell’11 settembre 2020, il Consiglio Federale aveva deciso di prolungare dopo il 16 settembre 2020, il versamento delle indennità IPG COVID per le persone con impedimento di esercitare la propria attività lucrativa, esclusivamente, nelle 4 situazioni seguenti:

    1. Genitori i quali devono interrompere la propria attività poiché la custodia dei figli non era più garantita.
    2. Quarantena imposta dalle autorità o dal medico
    3. Indipendenti la quale impresa doveva rimanere chiusa
    4. Indipendenti colpiti dal divieto di manifestazione

    Legge COVID-19 del 25 settembre 2020

    Con l’approvazione della Legge COVID-19, il Parlamento ha posto le basi al Consiglio Federale d’allargare la cerchia di beneficiari dell’IPG COVID. Da tale data, siamo stati in attesa delle disposizioni d’esecuzione precise tra cui il dettaglio aiuti destinati agli indipendenti ed alle persone aventi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro i quali continuano a subire restrizioni significative della loro attività.

    Decisioni del 04.11.2020 – Estensione dei beneficiari

    Con l’arrivo della seconda ondata, il Consiglio Federale durante la conferenza del 4 novembre 2020, ha comunicato delle nuove misure di lotta alla crisi finanziari legata alla pandemia, le quali disposizioni d’esecuzione precisano l’allargamento della cerchia dei beneficiari dell’IPG COVID con effetto retroattivo al 17 settembre 2020.

    IPG COVID per gli indipendenti o salariati con posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro ed il loro coniuge che lavora nell’impresa

    Le persone la quale situazione è assimilabile a quella di un datore di lavoro sono coloro che ricevono un salario ed hanno un ruolo determinante nel processo di decisione dell’impresa (associato, membro di un organo dirigenziale, detentore di una partecipazione finanziaria dell’impresa). Queste persone hanno potuto pretendere le indennità di ILR questa primavera per una corta durata e sono ormai nuovamente escluse dal diritto all’ILR, secondo il regime normale.

    Condizioni da adempiere

    I lavoratori indipendenti e le persone aventi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità, se :

    • hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
    • non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e).
    • in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L’attività lucrativa è ritenuta aver subìto una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d’affari è inferiore almeno del 55 per cento (40% dal 19 dicembre 2020, 30% dal 1° aprile 2021) rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all’AVS nel 2019 ammontava almeno a 10’000 franchi.

    Importi assegnati

    • Per gli indipendenti: 80% del reddito, max. CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880 al mese. Se è già stata percepita un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all’indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
    • Per persone avanti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro: 80% della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all’AVS del 2019, max. CHF 196 al giorno, ovvero 5’880 al mese. Questa disposizione subentra al posto dell’assegno ILR di CHF 3’320 che ha preso fine il 31 maggio 2020.

    Altre modalità

    • Effetto retroattivo al 17.09.2020, valido fino al 30.06.2021, poi al 31.12.2022
    • Formulario 318.756 IPG Covid da trasmettere alla sua Cassa de compensazione
    • In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Una sola richiesta per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020.
    • Gli indipendenti e persone aventi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro possono richiedere questa indennità unicamente per loro stessi. Per i loro collaboratori, devono ricorrere alle ILR.

    Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che le assenze dovute a malattia nella vostra impresa, seguito ad una contaminazione da coronavirus – i casi positivi – non sono coperti dall’IPG COVID, ma dalla assicurazione perdita di guadagno tradizionale e sono sottoposte di conseguenza al termine d’attesa convenuto nel vostro contratto.

    Come procedere per ottenere un indennità per perdita di guadagno Covid-19 ?

    Due formulari sono ormai disponibili sul sito dell’AVS (www.ahv-iv.ch):

    • 318.755 – Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena, di cessazione della custodia dei figli e per persone particolarmente vulnerabili
    • 318.756 – Richiesta IPG COVID-19 in caso di perdita di guadagno a partire dal 17 settembre 2020 (destinata alle persone indipendenti e aventi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro).

    Il formulario sarà da trasmettere a: covid@hotela.ch o alla cassa di compensazione nella quale siete affiliati.

    Prima di compilare questi formulari, questi schemi vi aiuteranno a verificare se potrete beneficiarne:

    Troverete maggiori informazioni nell’Opuscolo 6.13 – Indennità per perdita di guadagno in caso di coronavirus a partire dal 17 settembre 2020 (stato al 4 novembre 2020)

    Riassunto dei diritti ed aiuti per gli albergatori, ristoratori e dirigenti di agenzie di viaggio

    A livello Federale, due misure relative alle assicurazioni sociali sono previste per venire in aiuto alle imprese :

    • La riduzione dell’orario di lavoro (ILR)
    • Il versamento dell’indennità perdita di guadagno Covid-19 (IPG Covid-19)

    Eccovi un riassunto dei diritti ed aiuti previsti per gli albergatori, ristoratori e dirigenti di agenzie di viaggio e del loro personale nel quadro delle misure legate al Covid-19.