10.07.2024

Qual è l’impatto sul mio pensionamento se smetto di pagare i contributi?

Conoscere i contributi previdenziali e assicurativi è essenziale per il proprio futuro finanziario. Un viaggio alla scoperta delle insidie da eludere in termini di LPP e AVS in caso di soggiorno prolungato oltre i confini della Svizzera o di congedo non retribuito. Evitate costose lacune e garantitevi un futuro sicuro!

Come ben sapete, è fondamentale anticipare i rischi legati alle lacune contributive per evitare ripercussioni negative sul pensionamento. L’AVS e la previdenza professionale dovrebbero permettere di mantenere il tenore di vita precedente al pensionamento. È così se sono stati versati contributi sufficienti a partire dai 20 anni e fino all’età di riferimento, oggi 65 anni. Tuttavia, qualsiasi interruzione o riduzione del reddito merita la vostra attenzione, sin dall’inizio della carriera.

Questo articolo illustra i vari aspetti che devono assolutamente essere presi in considerazione.

  1. La LPP
  2. Contributi LPP senza attività lucrativa
  3. L’AVS

 

1. La LPP

I contributi di risparmio LPP alimentano il vostro conto individuale e costituiscono il vostro avere di vecchiaia. Questo conto è finanziato dalla quota del datore di lavoro, che versa almeno il 50% dei contributi, e da voi stessi mediante le trattenute salariali.

L’importo dei contributi di risparmio LPP (chiamati accrediti di vecchiaia) dipende in genere dal piano di previdenza, dal salario e dall’età.

In base al regolamento della cassa pensione, avete la possibilità di scegliere tra pensionamento anticipato o posticipato, sotto forma di rendita, di capitale totale o parziale. L’avere di vecchiaia accumulato durante la vostra vita professionale serve da base di calcolo al momento del pensionamento. Perciò, qualsiasi interruzione del versamento dei contributi LPP comporterà una lacuna sull’avere accumulato, che determinerà una riduzione delle prestazioni al pensionamento se avete già optato per la riscossione sotto forma di rendita.

Come rimediare? Potete procedere a uno o più acquisti per colmare eventuali lacune. Una soluzione interessante da un punto di vista fiscale, poiché i versamenti effettuati sono deducibili dal reddito imponibile.

Il vostro istituto di previdenza vi informerà sulle modalità di calcolo dell’acquisto che si applicano al vostro piano previdenziale. In effetti, sono parecchi i fattori che possono essere determinanti, come il salario assicurato, l’età, l’importo del conto individuale accumulato e la durata contributiva. Il vostro conteggio annuale indica anche l’importo esatto della somma di acquisto per colmare le lacune.

 

2. Contributi LPP senza attività lucrativa

In base alle circostanze, un periodo prolungato senza reddito sfocia in una lacuna previdenziale.

Il caso del congedo sabbatico

Se il richiamo dell’avventura diventa irrefrenabile e decidete di interrompere la vostra attività lucrativa per concedervi un congedo sabbatico, potete comunque mantenere la vostra copertura di previdenza professionale versando la quota del datore di lavoro oltre a quella del dipendente. In caso contrario, vi raccomandiamo di acquistare dei mesi contributivi non appena avrete nuovamente un reddito regolare.

Il caso particolare del disoccupato anziano

L’art. 47a LPP vi offre, a partire da 58 anni, la possibilità di mantenere i contributi presso il vostro istituto di previdenza in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Dovete versare i contributi per la copertura dei rischi (morte e invalidità) e, se lo desiderate, i contributi di risparmio (pensionamento). Se optate per il proseguimento del versamento dei contributi sul vostro conto risparmio individuale, questi saranno identici a quelli versati durante la vostra attività lucrativa, ma dovrete pagare la totalità dei contributi, ossia la quota del datore di lavoro e quella del dipendente. Il vostro istituto di previdenza vi informerà sulle condizioni.

I contributi in caso di incapacità lavorativa

In caso di interruzione del lavoro per motivi di salute (infortunio o malattia), i contributi LPP sono garantiti fintantoché il contratto che vi lega al vostro datore di lavoro non viene disdetto.

I contributi in caso di invalidità

In caso di invalidità (interruzione prolungata del lavoro e versamento di rendite AI e LPP), conformemente alla LPP, il vostro conto risparmio sarà alimentato fino al pensionamento dagli accrediti di vecchiaia sulla base del vostro ultimo salario prima dell’incapacità lavorativa fino al pensionamento.

 

3. L’AVS

In caso di cessazione dell’attività lucrativa prima dell’età di riferimento

In caso di pensionamento anticipato, siete considerati come «persone senza attività lucrativa». Dovete annunciarvi come tali presso una cassa di compensazione e versare i contributi. L’obbligo contributivo termina al raggiungimento dell’età di riferimento. Non siete invece più tenuti al pagamento di contributi propri se il vostro coniuge esercita un’attività lucrativa e versa almeno il doppio del contributo minimo. Questo vale anche per l’anno in cui viene contratto o sciolto il matrimonio.

In caso di percezione di indennità di disoccupazione

Se siete iscritti alla disoccupazione, i contributi all’AVS/AI/IPG vengono detratti dalle indennità di disoccupazione. Non risulta quindi alcuna lacuna contributiva. Se invece avete esaurito il vostro diritto alla disoccupazione, siete tenuti ad affiliarvi a una cassa di compensazione come «persone senza attività lucrativa».

In caso di percezione di prestazioni sostitutive del salario

Se siete inabili al lavoro e beneficiate di indennità giornaliere di malattia o infortunio, dovete iscrivervi presso una cassa di compensazione come «persone senza attività lucrativa». Fanno parte di questa categoria le seguenti rendite: le rendite per i superstiti del 1° pilastro, le rendite d’invalidità del 1° pilastro e le rendite di vecchiaia anticipata. Va detto che su queste prestazioni non vengono detratti contributi all’AVS/AI/IPG. Contributi che vengono invece percepiti su:

  • indennità di perdita di guadagno in caso di malattia,
  • indennità per l’altro genitore,
  • indennità di assistenza,
  • o in caso di servizio militare, servizio civile o protezione civile.

Non essendoci lacune contributive, non occorre intraprendere alcuna misura.

In caso di lavoro a tempo parziale (meno del 50%)

Se lavorate a tempo parziale (meno del 50% o meno di nove mesi all’anno), i vostri contributi potrebbero essere troppo bassi. Di regola siete considerati come persone senza attività lucrativa, motivo per cui dovete iscrivervi presso una cassa di compensazione. Attualmente il contributo annuale minimo ammonta a CHF 514.

Potete calcolare i contributi corrispondenti alla vostra situazione sul sito dell’AVS .

Anno sabbatico non remunerato

Se decidete di sospendere la vostra attività per un anno, dovrete comunque versare i contributi AVS come una persona senza attività lucrativa. Per un congedo più breve, il contributo minimo è già coperto dai mesi durante i quali avete lavorato.

Soggiorno all’estero

In caso di partenza dalla Svizzera, non siete più obbligatoriamente assoggettati all’AVS. Se siete cittadini svizzeri o di uno stato membro dell’UE o dell’AELS e vi trasferite al di fuori dell’UE o dell’AELS, a determinate condizioni avete la possibilità di aderire all’assicurazione facoltativa. Potete così continuare ad accumulare anni di contributi. In caso contrario, ridurrete considerevolmente l’importo della vostra rendita AVS a partire dall’età di riferimento.

Per aderire all’assicurazione facoltativa, dovete soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere la nazionalità svizzera o quella di uno stato membro dell’UE o dell’AELS,
  • essere domiciliati al di fuori dell’UE e dell’AELS,
  • non essere più assicurati all’AVS obbligatoria,
  • essere stati affiliati senza interruzioni all’AVS per i cinque anni precedenti l’uscita dall’assicurazione obbligatoria.

Se desiderate aderire all’assicurazione facoltativa, dovete inoltrare una domanda di affiliazione alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra o alla rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata o consolato).

Per qualsiasi domanda concernente i vostri contributi, non esitate a rivolgervi al servizio Risorse umane della vostra azienda. Quale specialista delle assicurazioni sociali, anche HOTELA è a vostra disposizione per accompagnarvi nelle varie procedure. Non esitate a contattarci.