La settimana bianca è alle porte. Come sono protetti i vostri dipendenti?
La stagione invernale è ormai iniziata: si sfreccia sulle piste da sci ad alta velocità o si risale coraggiosamente un pendio con gli sci da alpinismo… un vero piacere!
Tuttavia, questo tipo di attività comporta sempre dei rischi, legati in particolare alla natura sportiva dello sci e all’ambiente montano.
1. Come sono assicurati?
2. La copertura è estesa a tutte le forme di sci?
3. Un terzo può essere ritenuto responsabile?
1. Come sono assicurati?
Se lavorano per più di otto ore alla settimana, qualsiasi incidente sciistico che si verifichi durante il tempo libero è coperto come infortunio non professionale dall’assicurazione obbligatoria infortuni LAINF (Si noti che i lavoratori autonomi, invece, devono stipulare un‘assicurazione facoltativa contro gli infortuni). In caso contrario, sarà la cassa malati a occuparsene.
L’assicurazione infortuni LAINF copre le spese di soccorso, il rimpatrio e il trasporto in ospedale. Le spese mediche sono coperte e può essere corrisposta un’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa.
Ai fini legali, affinché si verifichi un incidente, deve esserci un evento esterno straordinario, come una caduta. Tuttavia, dato che lo sci presenta un rischio maggiore e che lo sciatore vi acconsente praticandolo, il verificarsi di un tale evento non è riconosciuto in modo sistematico. La giurisprudenza, ad esempio, riconosce come incidente anche lo scivolamento su un’area ghiacciata senza caduta, ma con impatto violento sulla pista.
D’altro canto, non viene riconosciuto come incidente esterno straordinario il caso di uno sciatore che scende da un pendio ripido e subisce una compressione prima di un urto, con conseguente ernia del disco. Lo stesso vale per uno sciatore che utilizza un bastone per evitare una caduta e che avverte dolore alla spalla o al collo dopo essersi fermato bruscamente dopo una discesa.
Tuttavia, il legislatore ha esteso la copertura per alcune lesioni che vengono considerate infortuni, anche in assenza di un evento esterno straordinario. Grazie a questa estensione, l’assicurazione infortuni LAINF, ad esempio, copre la lacerazione del menisco o il danneggiamento dei legamenti subiti durante le curve sugli sci.
2. La copertura è estesa a tutte le forme di sci?
La legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni prevede le cosiddette attività “temerarie”, ossia quelle in cui l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza poter adottare misure ragionevoli per limitarlo.
Un esempio è lo sciatore che decide di abbandonare le piste segnalate per scendere su un pendio di neve vergine quando il rischio di valanghe è elevato o l’escursionista con la tuta da sci che si avventura in montagna in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. In questi casi, se l’infortunio avviene a causa di questo rischio aggravato, le prestazioni in denaro (indennità giornaliere, pensioni, ecc.) possono essere ridotte della metà, in quanto il legislatore non vuole che la comunità assicurata finanzi interamente rischi che superano la norma.
3. Un terzo può essere ritenuto responsabile?
In caso di lesioni fisiche, l’assicurazione infortuni risarcisce l’assicurato, ma è anche tenuta ad accertare le circostanze dell’incidente e ad agire nei confronti di un terzo che potrebbe aver causato l’incidente in modo illecito. Lo scopo dell’azione di regresso è ottenere il rimborso delle prestazioni erogate all’assicurato dal responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile.
In caso di collisione con un altro sciatore, sono le regole della Federazione Internazionale di Sci (FIS), secondo la giurisprudenza attuale, a essere decisive per valutare la responsabilità.
Ad esempio, la regola FIS n. 3 impone allo sciatore a monte, che gode di una posizione dominante e può scegliere la propria traiettoria, di assicurarsi che tale traiettoria garantisca la sicurezza dello sciatore a valle. In altre parole, lo sciatore che si trova più in alto è responsabile della priorità: deve essere in grado di frenare, fermarsi o deviare se la sicurezza dello sciatore a valle è a rischio.
In caso di incidente legato allo stato della pista, si ammette che, dato il carattere rischioso dell’attività, chi la pratica deve assumersi i rischi connessi. Ad esempio, lo sciatore non può incolpare il gestore del comprensorio sciistico per essersi infortunato dopo aver imboccato una pista troppo difficile per lui o dopo aver ignorato la segnaletica.
Però, l’operatore può essere ritenuto responsabile se i pericoli non evidenti non vengono messi in sicurezza o se gli ostacoli (rocce, aree non coperte di neve, ecc.) non vengono segnalati sulla pista, il che può rendere difficile prevedere il rischio.
Dal punto di vista legale, è possibile fare riferimento agli standard di sicurezza stabiliti dalla Commissione svizzera per la prevenzione degli incidenti sulle piste da sci https://www.skus.ch/it/sci-e-snowboard-9.html.
È essenziale che le attività sportive vengano adattate alle capacità tecniche individuali, a quelle degli altri e alle condizioni meteorologiche.
Se l’assicurazione infortuni di base non è in grado di coprire il rischio, HOTELA permette di stipulare un’assicurazione collettiva preventiva a integrazione della LAINF, che offre una copertura completa per le attività indicate.
La nostra conveniente assicurazione complementare può evitare ai vostri dipendenti molti disagi. Il vostro consulente alla clientela sarà lieto di fornirvi i dettagli delle opzioni disponibili.
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