20.03.2024

Assicurazioni sociali e fine del contratto di lavoro: il punto della situazione

La partenza di un dipendente comporta inevitabili procedure amministrative a livello previdenziale e assicurativo. Questo articolo del blog HOTELA illustra i principali parametri che i datori di lavoro devono prendere in considerazione.

Per un dipendente, lasciare il lavoro significa iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Per un datore di lavoro, a prescindere dai motivi all’origine della fine del rapporto di lavoro, la partenza di una collaboratrice o di un collaboratore comporta l’accertamento di alcune responsabilità. Una fase che richiede l’adozione di determinate misure. L’obiettivo: mantenere aggiornata la propria gestione e garantire l’effettiva presa in carico in caso di malattia, assegni o infortunio nonché una perfetta comprensione della situazione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Che siate affiliati o meno ad HOTELA, questo articolo elenca i vari punti ai quali i vostri responsabili delle risorse umane devono prestare particolare attenzione.

  1. AVS/AI/IPG
  2. Assegni familiari
  3. Previdenza professionale
  4. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
  5. Assicurazione contro gli infortuni
  6. Disoccupazione

1. AVS/AI/IPG

Di regola, quando un dipendente lascia il lavoro, il datore di lavoro deve garantire la continuità dei rapporti con le assicurazioni sociali. Se necessario, egli comunicherà eventuali cambiamenti alle casse di compensazione interessate. Non è quindi necessario che il dipendente intraprenda procedure particolari, a meno che non abbia raggiunto l’età di riferimento (nel qual caso dovrà inoltrare la richiesta di prestazioni presso la sua cassa di compensazione) o se desidera andare in pensione anticipatamente (nel quale caso dovrà presentare la richiesta prima dell’inizio del diritto alla prestazione), rimanendo comunque soggetto all’obbligo contributivo fino all’età di riferimento.

Per maggiori informazioni sul sistema pensionistico e sugli sviluppi in corso, vi rimandiamo all’articolo nel nostro blog concernente la riforma AVS 21.

2. Assegni familiari

Se il dipendente in uscita ha figli, il datore di lavoro non è più obbligato a versargli gli assegni familiari a partire dalla data di conclusione del rapporto di lavoro. Di norma, gli assegni familiari sono presi a carico dalla cassa del nuovo datore di lavoro o dalla cassa a cui l’ex dipendente aderisce se diventa indipendente. I disoccupati che beneficiano di indennità giornaliere non hanno diritto agli assegni familiari. Tuttavia, a determinate condizioni, possono ottenere dalla loro cassa di disoccupazione un supplemento corrispondente all’importo degli assegni familiari.

 

3. Previdenza professionale

Come per l’AVS (1° pilastro), i passi da compiere per la previdenza professionale (2° pilastro) possono variare secondo le situazioni. Tuttavia, è importante notare che una volta terminato il rapporto di lavoro, l’assicurato deve obbligatoriamente effettuare le seguenti pratiche per garantire il trasferimento dei suoi averi:

  • L’ex e il nuovo datore di lavoro sono assicurati presso lo stesso istituto di previdenza LPP
    Non occorre effettuare nessuna pratica
  • I due datori di lavoro non sono assicurati presso lo stesso istituto di previdenza LPP
    Comunicare all’istituto dell’ex datore di lavoro il nome dell’istituto LPP del nuovo datore di lavoro
  • Nessun nuovo datore di lavoro
    Comunicare all’attuale istituto LPP presso quale istituto di libero passaggio deve essere trasferito l’avere previdenziale.

Se non viene notificato alcun trasferimento, è possibile che il capitale previdenziale rimanga presso l’istituto LPP. In ogni caso, questa è la pratica adottata da HOTELA. Ma attenzione!  Non tutti gli istituti adottano lo stesso sistema. Spetta al dipendente che lascia il lavoro verificare e fare il necessario.

 

4. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

  • Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (LCA)
    All’estinzione del contratto di lavoro, dietro esplicita richiesta del dipendente uscente e in determinate circostanze, l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere prolungata presso l’assicuratore dell’ex datore di lavoro alle condizioni dell’assicurazione malattia individuale entro 90 giorni dal termine del contratto. Il dipendente deve essere domiciliato in Svizzera. Per i disoccupati, può essere concessa una riduzione del termine di attesa a 30 giorni. Le prestazioni già erogate dall’assicurazione malattia collettiva vengono computate nell’assicurazione malattia individuale.
  • Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (LAMal)
    Quest’assicurazione facoltativa è regolamentata dalla legge sull’assicurazione malattia. Si tratta di un’opzione supplementare facoltativa in aggiunta all’assicurazione malattia obbligatoria di base, che permette di coprire la perdita di guadagno in caso di malattia. Quando un dipendente esce dall’assicurazione collettiva del suo datore di lavoro, ha diritto entro tre mesi di mantenere l’assicurazione a titolo individuale.

 

5. Assicurazione contro gli infortuni

Quando un dipendente lascia un’azienda, l’assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro rimane valida fino alla fine del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il rapporto di lavoro (a condizione che la remunerazione percepita in quel momento dal dipendente sia pari almeno al semisalario). Se il dipendente era assicurato contro gli infortuni non professionali – perché lavorava per il suo datore di lavoro almeno 8 ore a settimana – su sua richiesta questa copertura può essere prolungata per un massimo di sei mesi, attraverso un’assicurazione per convenzione.

Si noti inoltre che se un ex dipendente beneficia di un’indennità di disoccupazione, è obbligatoriamente assicurato presso la SUVA. Alla scadenza di questo diritto, entro 31 giorni può stipulare un’assicurazione per convenzione presso la SUVA.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal: al termine del contratto o in caso di uscita dall’assicurazione contro gli infortuni non professionali, spetta al dipendente chiedere l’inclusione della copertura obbligatoria infortuni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal). Ovviamente, questo non è necessario se il vostro ex dipendente lavora almeno 8 ore la settimana presso il suo nuovo datore di lavoro e quindi beneficia di una copertura per gli infortuni non professionali.

 

6. Disoccupazione

Talvolta può capitare che, al termine del contratto, il dipendente non abbia nuove prospettive di lavoro. Se è iscritto alla disoccupazione, questa situazione può avere alcune conseguenze per l’ex datore di lavoro, in particolare nei seguenti casi:

Congedo maternità, congedo dell’altro genitore, servizio militare: di regola, la cassa di compensazione AVS dell’ultimo datore di lavoro è competente in materia di assegni – maternità e dell’altro genitore – o di obblighi militari per il pagamento dei vari assegni, tra cui le indennità per la perdita di guadagno. 

Questo per quanto concerne i casi più comuni. Per saperne di più, non esitate a contattarci. Saremo lieti di informarvi sulle diverse opzioni a vostra disposizione, che siate già affiliati ad HOTELA come datori di lavoro o se desideriate aderirvi.