Simulatore del diritto all’indennità per l’altro genitore

Il nostro simulatore è un aiuto che vi permette di valutare se esiste un diritto “all’indennità per l’altro genitore” (precedentemente “indennità di paternità”). Il suo scopo è unicamente informativo e non sostituisce la richiesta d’indennità per l’altro genitore.

Simulatore del diritto all’indennità per l’altro genitore
2) Il/La richiedente è?
2) Il figlio è vivo al momento della nascita e durante il congedo ?

Se il figlio nasce morto o muore al momento del parto, non sussiste alcun diritto all’indennità per il padre o per la moglie della madre (art. 16j cpv. 3 lett. d LIPG).

Il diritto all’indennità per l’altro genitore si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi. Inoltre, si estingue al momento del decesso del figlio.

3) La moglie della madre è sposata con la madre del figlio al momento della nascita ?

Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi, questa è considerata l’altro genitore.

3) Il richiedente è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti

Ha diritto all’indennità per l’altro genitore l’uomo che, è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti (art.16i, cpv 1, lett. a, LIPG) purché tutte le altre condizioni di diritto siano adempiute.

4) Al momento della nascita del figlio esercita un’attività lucrativa ?

Al momento della nascita del figlio, l’avente diritto deve essere considerato esercitante un’attività lucrativa. Questa condizione è soddisfatta se l’avente diritto è considerato salariato o indipendente oppure collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti. Questa condizione deve essere necessariamente soddisfatta al momento della nascita del figlio.

5) È assicurato/a ai sensi della LAVS (Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio?

Sono per principio assicurate hai sensi dell’AVS (Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti) tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o i cittadini svizzeri che lavorano all’estero.

Per una persona che non è domiciliata e non esercita un’attività lucrativa in Svizzera nei nove mesi precedenti la nascita, i periodi di assicurazione e di esercizio di un’attività lucrativa compiuti in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono essere presi in considerazione.

La durata del periodo d’assicurazione è calcolata a ritroso a contare dal giorno della nascita del figlio.

6) Ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio?

Per adempiere il requisito della durata minima di cinque mesi dell’attività lucrativa, non è necessario che la persona abbia lavorato per un certo numero di giorni o ore al mese. È irrilevante che una persona salariata abbia un rapporto di lavoro a tempo pieno o lavori solo un giorno alla settimana. Determinante è invece il fatto che il datore di lavoro abbia versato alla persona un salario nel mese civile in questione. Per quanto riguarda le persone indipendenti, esse devono avere avuto tale statuto per almeno cinque mesi.

I periodi precedenti la nascita del figlio in cui la persona avente diritto ha percepito un’indennità giornaliera dell’AD, AI, AMal, AM o AINF sono interamente presi in considerazione nel computo della durata minima dell’attività lucrativa.

7) Il padre o la moglie della madre può giustificare un reddito al momento della fruizione del congedo?

Secondo le informazioni inserite, esiste potenzialmente un diritto all’indennità per l’altro genitore.

Per poter presentare una richiesta d’indennità per l’altro genitore, si prega di tenere conto dei punti seguenti:

  • La richiesta va inoltrata quando si è fruito dell’intero congedo dell’altro genitore o allo scadere del termine quadro.
  • L’indennità per l’altro genitore viene corrisposta solo per i giorni di congedo effettivamente presi entro il termine quadro. Il termine quadro inizia il giorno della nascita del figlio e termina dopo sei mesi.

Si prega di notare che il diritto all’indennità sarà valutato dalla Cassa di compensazione dopo la ricezione della domanda e dei relativi documenti giustificativi.

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Vogliate inoltrare la richiesta direttamente tramite la piattaforma HOTELA+ o contattarci qui.

Secondo le informazioni inserite, non esiste potenzialmente alcun diritto all’indennità per l’altro genitore.

Si prega di notare che questa risposta non sostituisce una decisione di rifiuto ufficiale.

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che questo processo si applica alle persone considerate salariate al momento della nascita del figlio e durante la fruizione del congedo per l’altro genitore. Le persone che ricevono prestazioni da un’assicurazione sociale non sono integrate in questo simulatore.

In caso di domande, la invitiamo a contattare la nostra Cassa di compensazione.

Contatto :

Tel. : 0041 21 962 49 49
Mail. : fam@hotela.ch

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