03.07.2020

Riduzione degli orari di lavoro

(mise à jour du 03.07.2020)

Perché ricorrere al lavoro ridotto?

L’introduzione del lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo dell’attività e a mantenere i posti di lavoro. Attraverso questo strumento, l’assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro un’alternativa al licenziamento.

Si possono richiedere indennità per lavoro ridotto a causa del coronavirus?

Sì. Occorre tuttavia definire il motivo della richiesta. L’indicazione generica «coronavirus» non basta a giustificare un diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Chi ha diritto all’indennità per lavoro ridotto?

  • I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione.
  • I lavoratori che hanno terminato la scuola dell’obbligo, ma non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione all’AVS.

Nell’ambito delle misure adottate per lottare contro il coronavirus, il diritto all’indennità per lavoro ridotto viene esteso a:

  • dipendenti con un contratto a tempo determinato;
  • persone al servizio di un’agenzia di lavoro interinale;
  • apprendisti (fine del diritto il 31 maggio 2020);
  • persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (ad esempio associati di una società a garanzia limitata (Sagl) che lavorano nell’impresa e sono retribuiti come dipendenti); fine del diritto il 31 maggio 2020. Dal 1° giugno, queste persone possono avere diritto al pagamento dell’indennità di perdita di guadagno COVID-19 a determinate condizioni;
  • persone che lavorano nell’azienda del coniuge o partner registrato (indennità forfetaria di 3’320 franchi per un posto a tempo pieno); fine del diritto il 31 maggio 2020. Dal 1° giugno, queste persone possono avere diritto al pagamento dell’indennità di perdita di guadagno COVID-19 a determinate condizioni.

A quale autorità devono essere indirizzate le richieste di indennità per lavoro ridotto ed entro quale termine?

Il datore di lavoro deve presentare le richieste di indennità per lavoro ridotto all’Ufficio cantonale del lavoro mediante il modulo «1 COVID-19 Preannuncio di lavoro ridotto».

L’autorità competente è quella del cantone nel quale ha sede l’azienda in questione o il settore d’esercizio.

Il termine di preannuncio di 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto per presentare la richiesta all’autorità cantonale è stato abolito per i casi legati al coronavirus. Le richieste di indennità per lavoro ridotto possono quindi essere inoltrate retroattivamente, senza penalità. Dal 1° giugno 2020 è stati reintrodotto questo termine di 10 giorni.

Presso quale cassa di disoccupazione si può far valere il diritto per lavoro ridotto?

Non appena l’Ufficio cantonale del lavoro avrà pronunciato una decisione favorevole, il datore di lavoro può far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto e le relative pretese presso la cassa di disoccupazione da lui stesso designata.

L’indennità per lavoro ridotto sottostà a un periodo di attesa?

Il periodo di attesa di 3 giorni a decorrere dall’autorizzazione favorevole, prima di beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, è stato soppresso per i casi legati al coronavirus. Il datore di lavoro non dovrà così assumersi alcuna perdita di lavoro.

Salari e lavoro ridotto: quali sono gli obblighi per il datore di lavoro?

Il datore di lavoro è tenuto a versare ai collaboratori interessati dal lavoro ridotto lo stipendio pieno per i giorni o le ore lavorate. Egli deve altresì anticipare l’80% della perdita di guadagno per i giorni e le ore di lavoro perse.

L’indennità per lavoro ridotto sarà versata direttamente al datore di lavoro e ammonta all’80% del salario. La cassa di disoccupazione rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD.

I contributi delle assicurazioni sociali sono determinati sulla base del salario abituale, quindi senza tener conto della diminuzione legata al lavoro ridotto.

HOTELA è autorizzata a concedere il diritto all’indennità per lavoro ridotto e a determinare l’ammontare dell’indennità?

No, soltanto il servizio cantonale e le casse di disoccupazione sono competenti in materia.

Come annunciare le indennità per lavoro ridotto nel quadro della prestazione HOTELA Full?

Attualmente, HOTELA+ non consente di registrare le indennità per lavoro ridotto. Occorre quindi trasmettere via e-mail questi casi al vostro responsabile salari. Un’operazione che comporta due fasi:

  1. In un primo tempo, vi chiediamo di trasmetterci una copia del modulo «2 COVID-19 Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto» che inviate alla cassa di disoccupazione, per permetterci di procedere al versamento dei salari.
  2. Quando avrete ricevuto il conteggio definitivo dalla cassa di disoccupazione, inviateci una copia per poter procedere a eventuali correzioni per il mese seguente.

Per maggiori informazioni riguardanti il lavoro ridotto
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/

SECO: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html

Link a Cantoni: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/links.html