Annunci del Consiglio federale del 16 febbraio 2022: Abolizione dell‘IPG Covid in caso di perdita della cifra d’affari e altre informazioni (17.02.2022) Nuovo
Covid 19
Nella seduta del 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha abrogato quasi tutti i provvedimenti nazionali contro la pandemia. Ciò significa che anche la maggior parte degli aiuti economici vengono ritirati e le scadenze per richiedere gli aiuti vengono modificate.
Dal 17 febbraio non si avrà dunque più diritto all’indennità di perdita di guadagno seguito a una perdita di cifra d’affari, alla chiusura di strutture, al divieto di manifestazioni, o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.
Per quanto riguarda il mese di febbraio e il diritto basato sulla perdita della cifra d’affari, è l’intero fatturato del mese di febbraio che sarà preso in considerazione, anche se le indennità sono pagate solo fino al 16 febbraio 2022.
È probabile che certe imprese impieghino diversi giorni o settimane per tornare al loro livello pre-pandemico di attività e fatturato. Purtroppo, l’aiuto economico, e quindi l’IPG Covid, si fermerà anche in questo caso e non sarà in grado di compensare l’eventuale deficit residuo.
Eccezioni fino al 31 marzo 2022:
Le persone che hanno dovuto interrompere la loro attività perché considerate particolarmente a rischio.
Eccezioni fino al 30 giugno 2022:
Dirigenti salariati e indipendenti (e i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) attivi nel settore degli eventi che subiscono una perdita della cifra d’affari a causa delle misure pandemiche Covid-19.
Ultimo termine per richiedere le prestazioni APG Covid: Ricordiamo inoltre che le richieste di prestazioni IPG Covid validamente dovute in caso di perdita di fatturato e relative a periodi precedenti al 17 febbraio devono essere presentate alla vostra cassa di compensazione entro e non oltre il 31 maggio 2022.
Promemoria dei diritti e delle scadenze
Le prestazioni possono essere richieste al più tardi entro la fine del terzo mese successivo alla cessazione della prestazione e non fino al 31 marzo 2023 come inizialmente previsto.
Prestazione |
Validità del diritto |
Termine per il deposito della richiesta |
Quarantena |
02.02.2022 |
31.05.2022 |
Impedimento di custodia dei figli da terzi. |
16.02.2022 |
31.05.2022 |
Divieto di manifestazione |
16.02.2022 |
31.05.2022 |
Chiusura |
16.02.2022 |
31.05.2022 |
Perdita della cifra d’affari |
16.02.2022 |
31.05.2022 |
Persone vulnerabili |
31.03.2022 |
30.06.2022 |
Perdita della cifra d’affari per il settore degli eventi |
30.06.2022 |
30.09.2022 |